venerdì, giugno 30, 2006

Ecco l'inizio delle grandi opere...


La serietà al lavoro!!!
Finalmente dopo la terza sconfitta dei presuntuosi uomini della libertà (quella chiusa in una casa) Si parla di fare le cose seriamente.
Certo, tutto è migliorabile ma questa è pur sempre una buona partenza.
Rosicate pubblicitari falliti dello spauracchio del comunismo.

mkc
Leggete l'Unità, se volete.

lunedì, giugno 26, 2006

Oltre il 60% di indegni in Italia

26 Giugno 2006

Oggi è un gran giorno! Abbiamo scoperto che L'Italia è forte sotto tutti i profili.
La nostra Italia ci fa soffrire certo, main fondo in fondo sceglie sempre di dare tutte le proprie energie per la propria riscossa.
Voglio ringraziare, da italiano indegno, gli altri italiani, indegni e non che d'ora in avanti si impegneranno per un dibattito più civile. Senza divisioni tra parti "avanzate" del Paese e zone depresse.
Grazie a tutti quelli che hanno votato e per gli altri una sola richiesta: a meno che non abbiate motivi seri per non votare, pensate che chi non vota non fa male solo alla società, fa male soprattutto a se stesso perchè rinuncia a questo vento di primavera che sta iniziando a soffiare nel belpaese.
mkc

martedì, giugno 20, 2006

Viva l'Italia - Dire no alla distrolution è un dovere civico!

Fate in modo che gli Italiani lo sappiano... visto che in Rai passano solo gli spot per il Si...



Se potete stampate o inviate via email queste pagine o almeno il documento in formato pdf che trovate a questo indirizzo http://www.referendumcostituzionale.org/controdecalogo.pdf

Se potete, leggete cosa ne pensa Norberto Bobbio all'indirizzo
http://www.libertaegiustizia.it/speciali/speciali_leggi.php?id=82&id_sezione=2

Oppure leggete queste schede sintetiche ma ben esplicative del dazio che si paga alla Lega in caso di passaggio democratico dei si...
Sempre che non ci siano brogli come nelle ultime elezioni, naturalmente...


DEVOLUTION (ART. 117)


La riforma prevede la riscrittura dell’articolo 117, comma 4. “Spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a.
assistenza e organizzazione sanitaria;
b.
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l´autonomia delle istituzioni scolastiche;
c.
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d.
polizia amministrativa regionale e locale;
e.
ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. (Art. 39 Riforma).


Questa formulazione coinvolge materie relative a “diritti fondamentali” come la salute, l’istruzione e la sicurezza. Per tali diritti le prestazioni garantite non possono essere diverse da regione a regione perché si violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dall’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).
La “devolution” prevista dalla riforma smantella l’universalità dei diritti fondamentali, esaspera le disparità fra Nord e Sud, fra zone ricche e zone povere del Paese. Inoltre potrebbe avere influenza sulla situazione dei dipendenti pubblici dei settori interessati per i riflessi sulla legislazione del lavoro pubblico e per il rischio di una possibile messa in discussione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Contrariamente a quanto affermano i sostenitori di questa riforma si finisce in tal modo per
ledere anche la Prima parte della Costituzione e il ripristino del c.d. interesse nazionale (artt. 14 e 41 Riforma) da essi sbandierato risulta del tutto ininfluente ai fini dell’uniformità dei diritti.


Le Assemblee restano due: la Camera e il Senato, ma subentrerebbero il Senato federale e la nuova Camera dei deputati con compiti e poteri diversi
PARLAMENTO (ARTT. 55-69)


Le Assemblee restano due: la Camera e il Senato, ma al bicameralismo perfetto (due camere con uguali poteri) che ha caratterizzato quasi sessanta anni di vita repubblicana, subentrerebbero il Senato federale e la nuova Camera dei deputati con compiti e poteri diversi.

Camera: solo dal 2011 entrerebbe in vigore la diminuzione del numero dei parlamentari da 630 a 518, e dell’età minima per essere eletti da 25 a 21 anni.

Senato federale: dal 2011 entrerebbe in vigore la diminuzione del numero dei senatori da 315 a 252, e dell’età minima per essere eletti da 40 a 25 anni (art. 3 Riforma).
I senatori sono eletti, su base regionale, contestualmente ai consigli regionali, quindi il nuovo Senato sarà soggetto a possibili rinnovi parziali.

I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali “partecipano” ai lavori del Senato federale ma “senza diritto di voto” (art. 3 Riforma).

La divisione dell’attribuzione delle funzioni legislative tra Camera e Senato, non più esercitate collettivamente, costituisce un meccanismo molto complesso: ci sarebbero leggi su cui l’iniziativa e l’ultima parola spettano alla Camera (materie di “legislazione esclusiva dello Stato”), altre su cui spetta al Senato (materie di “legislazione concorrente”), altre ancora che spettano ad entrambe le Camere con rinvii complicatissimi senza dire che nei casi più delicati il governo, autorizzato dal Presidente della Repubblica, potrebbe spostare dal Senato federale alla Camera dei deputati il potere della deliberazione definitiva.
In caso di conflitti di competenza tra Camera e Senato federale, i rispettivi Presidenti potrebbero affidare “la decisione a un comitato paritetico”, complicando e rendendo eccessivamente ingestibile l’iter legislativo.

Si ricorda infine che la riforma prevede un voto sul programma del nuovo governo espresso dalla sola Camera e non anche dal Senato federale.


Il capolavoro di questa riforma è che il senato c.d. federale, di federale ha ben poco, perché i veri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali possono partecipare, ma non possono votare.
Si rischia altresì la paralisi della funzione legislativa: basta pensare che una singola legge può contenere norme che si riferiscono a materie di competenza del Senato federale e contemporaneamente altre di competenza della Camera. A chi l’ultima parola?
Un esempio concreto del rompicapo rappresentato dal nuovo meccanismo di formazione delle leggi è costituito dal numero dei caratteri utilizzato nella stesura del testo. A fronte delle 77 lettere adoperate nell’art. 70 della Costituzione vigente, la riforma ne usa 3.863.
L’indebolimento dei poteri del Parlamento ha come conseguenza diretta anche l’indebolimento dei poteri del singolo cittadino, il quale voterebbe un suo rappresentante che conterebbe sempre di meno.








La riforma prevede un Primo ministro scelto direttamente dagli elettori (art. 30 Riforma) e sostanzialmente inamovibile.
PREMIERATO (Artt. 92-96)


La riforma prevede un Primo ministro scelto direttamente dagli elettori (art. 30 Riforma) e sostanzialmente inamovibile.
Il Primo ministro “determina” (e non più “dirige”) la politica generale del governo e ne è responsabile (Art. 33 Riforma), nomina e revoca i ministri, che secondo la Costituzione vigente sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92, Costituzione).

Il Primo ministro è praticamente inamovibile: infatti la sfiducia al Primo ministro comporta lo scioglimento della Camera, salvo che in un caso molto improbabile: che un numero altissimo dei deputati della maggioranza, almeno 316, concordino sul nome del suo successore (per esempio nel caso dell’attuale maggioranza dell’Unione dovrebbe trattarsi di 316 dep. su 348).

Analogamente la Camera viene sciolta se la mozione di sfiducia è respinta con il voto determinante di deputati dell’opposizione.


In sostanza si tratta di un Primo ministro che è stato definito “assoluto” perché possiede poteri immensi quali non esistono in nessuno Stato democratico, né esiste la sfiducia costruttiva limitata alla sola maggioranza parlamentare. Questo premier avrebbe i poteri del Presidente degli U.S.A., del premier britannico e del cancelliere tedesco, ma non incontrerebbe nessuno dei limiti e dei contrappesi che rendono democratici quei sistemi. La figura del premier viene rafforzata a discapito delle prerogative del Presidente della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene così a mancare la garanzia dell’esercizio equilibrato dei poteri.







CORTE COSTITUZIONALE (ART. 135)


Nella riforma la Corte costituzionale è sempre costituita da 15 giudici, ma cambiano gli equilibri all’interno di questa composizione.
Oggi, a Costituzione vigente, i giudici sono scelti, per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria e amministrativa.
Con la riforma il Presidente della Repubblica ne nominerebbe 4, così come le magistrature, mentre ben 7 sarebbero scelti dal Parlamento (3 dalla Camera e 4 dal Senato federale).


Passano dunque da 5 a 7 i giudici di nomina parlamentare, con un conseguente aumento del tasso di politicizzazione della Corte.


Federalismo vero o solo proclami per un lontano futuro?
FEDERALISMO FISCALE (ART. 119)


La riforma del Titolo V approvata nel 2001, dopo il referendum popolare prevede “l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa” per le regioni e le autonomie locali.
Questo articolo non è stato attuato nei cinque anni di governo Berlusconi. Nella riforma (art. 57) è previsto un ulteriore slittamento di tre anni della sua attuazione e una previsione di cinque anni per il trasferimento di beni e risorse alle regioni e agli enti locali.


Federalismo vero o solo proclami per un lontano futuro?


La riforma prevede un Presidente della Repubblica di mera rappresentanza. Egli infatti non rappresenta più l’unità nazionale, ma è garante dell’unità federale (art. 26 Riforma).
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. 83-91)


La riforma prevede un Presidente della Repubblica di mera rappresentanza. Egli infatti non rappresenta più l’unità nazionale, ma è garante dell’unità federale (art. 26 Riforma).

Il Presidente della Repubblica perde il potere di scioglimento delle Camere, il potere di dare l’incarico di formare il governo e il potere di autorizzare la presentazione dei disegni di legge d’iniziativa governativa (artt. 26 e 27 Riforma).
Infatti egli può sciogliere le Camere ed indire le elezioni solamente “su richiesta del Primo ministro, che ne assume l’esclusiva responsabilità” (art. 27 Riforma).
La riforma riduce anche il suo potere di nomina dei senatori a vita, dai cinque attuali ai nuovi tre “deputati”, un numero che non può in alcun caso essere superato rispetto alla intera composizione della Camera.
Infine la riforma prevede che spetti al Capo dello Stato la nomina del vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura “nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere” (art. 26 Riforma): il Presidente della Repubblica è costretto in tal modo a fare una scelta politica, sminuendo il suo ruolo di garante dell’imparzialità e allo stesso tempo riducendo l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Nella stessa direzione va letta l’attribuzione del potere di nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti e del CNEL (sentiti i Presidenti delle due Camere) (art. 26 Riforma).


Il Presidente della Repubblica diventa di fatto da una parte un semplice notaio, dovendo solamente ratificare le scelte del premier, dall’altra i c.d. nuovi poteri conferitigli sono tesi a politicizzare la sua figura indebolendo il suo ruolo di garante. Non si dimentichi inoltre che per la sua elezione da parte dell’Assemblea della Repubblica è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.


Viva l'Italia e, sempre se volete, firmate la petizione all'indirizzo

http://www.pledgebank.com/ItaliaUNA